IC Guatelli

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giovedì 14 maggio 2015

Risposta della Cisl scuola alla lettera di Renzi

Il premier scrive agli insegnanti e chiude così la sua lettera: “Il nostro progetto non è prendere o lasciare e siamo pronti a discutere. Ma facciamolo nel merito, senza la paura di cambiare”. Proprio da quelle affermazioni vogliamo partire, ponendo una questione di metodo non irrilevante, prima di entrare, come viene chiesto ai destinatari della missiva, nel merito.

SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI CCNI PER LE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2015/16


SCARICA il testo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2015/16, sottoscritto pochi minuti fa e che ci è appena stato trasmesso dall'amministrazione.

Ricordiamo i termini che saranno previsti per la presentazione delle domande dopo la sottoscrizione definitiva del contratto, che interverrà a seguito della conclusione dell'iter di certificazione:

  • entro il 15 giugno per la scuola dell’infanzia e primaria, con le procedure POLIS
  • entro il 15 luglio per la scuola secondaria, con le procedure POLIS
  • stesso termine del 15 luglio, ma in formato cartaceo per  i docenti di religione cattolica e per il personale educativo
  • entro il 10 agosto per il personale ATA, utilizzando il formato cartaceo



venerdì 8 maggio 2015

assenze per visita specialistica

Facendo seguito al ns. comunicato in first class del 20 aprile u.s., trasmettiamo la nota prot. n. 7457 del 6 maggio u.s. con la quale il MIUR ,  in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P.,  comunica ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono  essere ricondotte esclusivamente  alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia" che si riporta di seguito.

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Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 comvertito in legge 125/2013 ) prevede:  ““Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA..”

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La nota, seppur indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi  i lavoratori della scuola.

Ricordiamo che il TAR,  ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere  disciplinata  da atti contrattuali.
Si ricorda che  attualmente è aperta una  trattativa  all'ARAN per la definizione di un accordo quadro in materia.

Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze per  visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici debbono  essere ricondotte esclusivamente  alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia".