IC Guatelli

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mercoledì 4 novembre 2020

DPCM 3 novembre 2020 - nuove misure per la scuola



Sono reperibili sul sito del MPI al seguente link, le misure del nuovo DPCM relative alla scuola, che riportiamo anche di seguito.


Di seguito, la sintesi delle misure previste dal Dpcm per la scuola.

Misure valide su tutto il territorio nazionale:

  • Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l'uso dei laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali.
  • Nelle scuole dell'infanzia, in quelle del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) e nei servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche continueranno a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
  • Le riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, previsto in questo periodo, avverrà anch'esso a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 
  • Restano sospesi viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
  • Il Dpcm sospende "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private". Da domani e fino al 3 dicembre prossimo, dunque, sono sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado che saranno comunque ricalendarizzate. Ad oggi, intanto, oltre il 60% dei candidati ha già svolto le prove. Il Ministero avvierà la correzione degli scritti delle procedure già effettuate.
Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:

Nelle aree che dovessero essere caratterizzate da scenari di "elevata gravità e da un livello di rischio alto", che saranno individuate con ordinanza del Ministro della Salute, per la scuola varranno le stesse misure previste a livello nazionale.

Il Dpcm prevede misure più restrittive per la scuola nelle aree che dovessero, invece, essere caratterizzate da uno scenario di "massima gravità e da un livello di rischio alto". Queste aree dovranno sempre essere individuate con apposita ordinanza del Ministro della Salute.

Per la didattica, in caso di misure, più restrittive:

  • Resteranno in presenza la scuola dell'infanzia, i servizi educativi per l'infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
  • Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.
Le disposizioni del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

martedì 13 ottobre 2020

Gissi: le scuole lasciate troppo sole nella gestione dell'emergenza covid

Con l'aumentare della preoccupazione per una curva dei contagi in continua crescita si moltiplicano i richiami alla responsabilità, rivolti per lo più in modo unidirezionale alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutte le componenti che non hanno strumenti decisionali se non la propria coscienza e il rispetto per la salute collettiva.
È evidente che ciò non basta; in assenza di indicazioni dal centro e di un'azione più incisiva e tempestiva da parte delle autorità sanitarie, alle quali non possono sfuggire le tante denunce che i dirigenti scolastici continuano ad inviare, la pandemia continuerà a correre velocemente nelle nostre aule, dove la responsabilità c'è ma non può nulla se costretta in un contesto di lentezza burocratica e farraginosità.
I tanti appelli che riceviamo dalle comunità scolastiche mettono in evidenza una difficile interazione tra i diversi livelli decisionali; sono considerati una normalità i tempi lunghi che occorrono per gli accertamenti in caso di un sospetto covid, ed è evidente che ogni ritardo nell'avviare una procedura aumenta il rischio di altri possibili contagi. Sappiamo di tante scuole costrette ad attendere per giorni e giorni dalle ASL una risposta alle loro segnalazioni. I tamponi sono programmati in diverse regioni con tempi molto lunghi e le quarantene preventive interrompono le attività didattiche sistematicamente, con effetti devastanti nei confronti degli alunni. Diventa sempre più urgente e necessario regolamentare, anche contrattualmente, le attività di didattica a distanza, per non essere impreparati nel caso in cui si renda inevitabile farvi ricorso.
In una situazione che a volte rasenta il caos e con l'aumento così evidente dei contagi, occorre interrogarsi in modo molto responsabile sull'opportunità di far svolgere in presenza le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali, così come di far mettere in movimento decine di migliaia di persone in tutta Italia per un concorso che rischia di essere straordinario solo per le incognite di carattere sanitario e i disagi legati al suo svolgimento.
Siamo in una situazione di emergenza che non vorremmo fosse in qualche modo sottovalutata: occorrono grande attenzione e grande senso di responsabilità da parte di tutti, a partire da chi è chiamato ad assumere decisioni. Soprattutto occorre non lasciar sole le scuole alle prese con i tanti problemi con cui si misurano ogni giorno.

Roma, 10 ottobre 2020
Maddalena Gissi, segtretaria generale CISL Scuola

sabato 22 agosto 2020

Riapertura bando TFA sostegno

L'Università degli Studi di Parma ha provveduto alla riapertura del bando in data 19/08/2020 come disposto dal DI 90 del 07 agosto 2020 pertanto i candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno e che non avevano avuto la possibilità di iscriversi, avranno la possibilità di iscriversi o di modificare la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 03/09/2020.
Ricordiamo che coloro che hanno almeno tre anni di servizio sul sostegno non devono fare il test preselettivo.

lunedì 17 agosto 2020

RUOLI DA GAE

URGENTE NOMINE IN RUOLA DA GAE

ENTRO IL 17 AGOSTO ACCETTAZIONE O RINUNCIA AL RUOLO DA GAE

FAQ SULLE IMMISSIONI IN RUOLO 2020/2021
FAQ N. 1 – Se accetto il ruolo da GaE e arriva la sentenza in corso d'anno, cosa mi succede?
Risposta: se la tua cancellazione dalle GaE da parte dell'ATP competente interviene dopo 20 giorni dall'avvio delle lezioni, stabilito secondo i calendari regionali, il tuo contratto a Tempo Indeterminato sarà convertito in un contratto con scadenza al 30 giugno 2021.


FAQ N. 2 – Se rinuncio al ruolo da GaE, sarò cancellata anche dalle GPS e non potrò accettare supplenza da GPS e II Fascia G.I.
Risposta: No. Sarai cancellato SOLO dalle Graduatorie a Esaurimento per cui hai rinunciato al ruolo. Le GPS sono regolate da procedure completamente DIFFERENTI e il tuo inserimento nelle GaE non c'entra nulla con il diritto a essere inserito nelle GPS come docente abilitato.


FAQ N. 3 – Se rinuncio al ruolo da GaE Sostegno, sarò cancellata anche dal relativo posto comune?
Risposta: Non quest'anno. Per tutto il 2020/2021 sarai comunque in posizione utile per immissioni in ruolo e supplenze sul posto comune dalle GaE. Dal prossimo anno scolastico, interverrà la cancellazione anche dal posto comune relativo al grado sostegno per cui hai rinunciato alla nomina in ruolo da GaE 2020/2021.


FAQ N. 4 – Se accetto il ruolo da GaE, sarò cancellata dalle altre graduatorie?
Risposta: Non immediatamente. In base alla nuova normativa, richiamata anche nelle istruzioni operative redatte dal Ministero, "L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami.
La normativa attualmente vigente, dunque, prevede che, da qualsiasi procedura di immissione in ruolo si venga individuati a partire dall'a.s. 2020/2021, al superamento dell'anno di prova, interverrà la cancellazione dalle altre graduatorie (GMRE 2018, GPS, GI) con la sola esclusione delle Graduatorie di Merito dei concorsi 2016.


N.B. Il Sindacato ha chiesto al Ministero dell'Istruzione di chiarire che, in caso di conferma in ruolo nel 2021 con riserva per ricorso pendente e di successiva sentenza di merito negativa, con conseguente eventuale licenziamento, lo stesso ricorrente possa ottenere il reinserimento nelle graduatorie di merito del concorso straordinario.


FAQ N. 5 – Sono stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 (o anni precedenti) da GaE "con riserva", al superamento dell'anno di prova sarò cancellata dalle altre graduatorie utili per il ruolo?
Risposta: No. Gli immessi in ruolo da GaE 2019/2020 o precedenti, anche solo con nomina giuridica 2019/2020, NON sono interessati dalla nuova normativa che ha effetti solo dalle immissioni in ruolo 2020/2021. La precedente normativa prevedeva la cancellazione dei docenti immessi in ruolo da GaE solo dalle altre classi di concorso per cui era presente in GaE, ma NON dalle altre procedure concorsuali ordinarie o riservate e dalle altre graduatorie utili anche solo per le supplenze.


FAQ N. 6 – Se rinuncio al ruolo 2020/2021 da GaE posso ricevere nomina da altre graduatorie sia per il ruolo (es. Concorso Ordinario/Straordinario) sia per le supplenze (es. GPS, G.I.)?
Risposta: Sì


FAQ N. 7 – Sono stata immessa in ruolo da GaE "con riserva" negli anni precedenti, sarò convocata e potrò accettare NUOVA nomina in ruolo 2020/2021 da ALTRA graduatoria (Concorso Ordinario 2016 o Straordinario 2018) per la stessa o per ALTRE classi di concorso o tipo posto?
Risposta: Sì


FAQ N. 8 – Sono stata immessa in ruolo da Concorso Straordinario 2018 Primaria/Infanzia (anche sostegno) negli anni precedenti, sarò convocata e potrò accettare NUOVA nomina in ruolo 2020/2021 da ALTRA graduatoria (Concorso Ordinario 2016 o Straordinario 2018) per la stessa o per ALTRE classi di concorso o tipo posto?
Risposta: In base alla normativa che ha regolato la tua immissione in ruolo da Straordinario 2018 Infanzia/primaria, sei stata cancellata SOLO dalle GaE e dalle GMRE 2018 Infanzia/primaria e relativi posti di sostegno. Potrai accettare SOLO da GM 2016


FAQ N. 9 – Sono stata immessa in ruolo da Concorso Straordinario 2018 Secondaria (anche sostegno) negli anni precedenti, sarò convocata e potrò accettare NUOVA nomina in ruolo 2020/2021 da ALTRA graduatoria (Concorso Ordinario 2016 o Straordinario 2018) per la stessa o per ALTRE classi di concorso o tipo posto?
Risposta: In base alla normativa che ha regolato la tua immissione in ruolo da Straordinario 2018 Secondaria, potrai accettare da altra GMRE 2018 Secondaria SOLO se la graduatoria è stata pubblicata in data SUCCESSIVA alla tua nomina in ruolo. Potrai, invece, accettare SEMPRE da GM 2016 e da GMRE 2018 Primaria/infanzia


FAQ N. 10 – Se accetto supplenza da GaE e arriva la sentenza in corso d'anno, cosa mi succede?
Risposta: se la tua cancellazione dalle GaE da parte dell'ATP competente interviene dopo 20 giorni dall'inizio delle lezioni, il tuo contratto a Tempo Determinato, se stipulato al 31 agosto, sarà convertito in un contratto con scadenza al 30 giugno 2021. Il Contratto al 30 giugno sarà comunque confermato con scadenza al 30 giugno.


FAQ N. 11 – Se accetto supplenza da GPS e arriva la sentenza in corso d'anno, cosa mi succede?
Risposta: Nulla, il contratto da GPS NON riguarda l'inserimento in GaE del docente, dunque NON può subire alcuna variazione né modifica.


FAQ N. 12 – Se accetto supplenza da I Fascia G.I. e arriva la sentenza in corso d'anno, cosa mi succede?
Risposta: se la tua cancellazione dalle GaE da parte dell'ATP competente interviene dopo 20 giorni dall'inizio delle lezioni, il tuo contratto a Tempo Determinato conferito in base alla tua posizione in I Fascia GI, se stipulato al 31 agosto, sarà convertito in un contratto con scadenza al 30 giugno 2021. Il Contratto al 30 giugno sarà comunque confermato con scadenza al 30 giugno.


FAQ N. 13 – Se accetto supplenza dalla nuova II Fascia G.I. e arriva la sentenza in corso d'anno, cosa mi succede?
Risposta: Nulla, il contratto da II Fascia GI è correlato al tuo punteggio e posizionamento nelle nuove GPS e NON riguarda l'inserimento in GaE del docente, dunque NON può subire alcuna variazione né modifica.

(fonte CISL)

martedì 21 luglio 2020

CONCORSI E GRADUATORIE


CONSULENZA CISL SCUOLA PER INSERIMENTO IN ISTANZE ON LINE
DOMANDE PER I CONCORSI E PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE.

1) LE DOMANDE PER I  CONCORSI ORDINARI PER POSTI COMUNI E SOSTEGNO PER OGNI ORDINE DI SCUOLA SCADONO IL 31 DI LUGLIO

2) LA DOMANDA PER IL CONCORSO STRAORDINARIO PER IL I E II GRADO SCADE IL 10 AGOSTO


3) LE DOMANDE PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE E NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO APERTE DAL 22 LUGLIO ALLE ORE 15.00 AL 6 AGOSTO
A SEGUIRE IL MODELLO B PER LA SCELTA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CON DATA ANCORA DA DEFINIRE.

4) LE DOMANDE PER UTILIZZI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA (ATA CARTACEA) SCADONO IL 24 LUGLIO

COME POTETE IMMAGINARE ORGANIZZARE LA CONSULENZA PER TUTTI CONSIDERANDO ANCHE LE TURNAZIONI DEI CONSULENTI PER ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO, NON E' FACILE.

CHIEDIAMO QUINDI A CHI DESIDERA IL NOSTRO AIUTO DI COMPILARE PREVENTIVAMENTE LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RISPETTO ALLA PROPRIA DOMANDA DI RISPONDERE QUINDI A QUESTA MAIL SENZA CAMBIARE L'OGGETTO (MOLTO IMPORTANTE) SARETE CONTATTATI TRAMITE MAIL O WHATS APP PER L'APPUNTAMENTO TELEFONICO O IN PRESENZA A SECONDA DELLE DISPONIBILITA'.

NON RIUSCIAMO A RISPONDERE AI CELLULARI CONTEMPORANEAMENTE ALLA CONSULENZA......VI PREGHIAMO DI CHIAMARE IN UFFICIO AL MATTINO FINO ALLE 12.00 O AL POMERIGGIO ALLO 0521 037620/90 PER INFORMAZIONI ULTERIORI.

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONI MAIL CON OGGETTO DIVERSO.

MARIA GENTILINI
CISL PARMA

venerdì 5 giugno 2020

SCIOPERO 8 GIUGNO ISTRUZIONI


La sospensione delle attività didattiche in presenza (per il personale docente) e la possibile prestazione del servizio in modalità agile (per quello che riguarda il personale ATA) determina, naturalmente, la necessità di adattamento, delle disposizioni della L.146/90 e dell'accordo attuativo allegato al CCNL/1999 alla situazione specifica dell'attuale momento, pur sempre nel rispetto delle prescrizioni ivi previste, anche per quello che riguarda i servizi essenziali da garantire.
Quindi:

non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Cosi come non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra in caso di servizi essenziali da assicurare. Se il Dirigente scolastico, in assenza di servizi essenziali da assicurare, formasse unilateralmente un contingente per queste prestazioni (apertura scuola, generica vigilanza all'ingresso) ciò si configurerebbe come attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente giacché i criteri di formazione sono definiti dal contratto di scuola. Se il contratto di scuola non avesse definito tali criteri, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare criteri transitori di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico è tenuto comunque a informare la RSU in merito ai criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

ADESIONE ALLO SCIOPERO:

In considerazione delle particolari condizioni in cui si svolge attualmente il servizio, il personale che intende aderire allo sciopero deve darne formale comunicazione, nel corso della giornata in cui si svolge lo sciopero, all'istituto in cui presta servizio. 
Non può partecipare allo sciopero chi in quel giorno non abbia obblighi di servizio che risultino dagli atti programmati come ad esempio: attività didattica a distanza, riunioni dei consigli di classe, interclasse o intersezione o altro. In caso di esami o scrutini riguardanti classi con esami, il docente non può scioperare (vedi scheda sui servizi essenziali sopra). 
Il personale docente che nella giornata dell'8 giugno non ha alcun tipo di impegno e che, pertanto, non può aderire allo sciopero generale, può donare alla Protezione Civile (solo volontariamente) l'equivalente di una giornata di adesione allo sciopero o altra cifra, con la causale:~
Iniziativa per la scuola
8 giugno 2020 - io sciopero per la scuola

Il personale Ata (fermi restando gli obblighi a garantire le prestazioni funzionali ai servizi essenziali nel caso ricorrano le condizioni come specificato sopra), vista la particolare situazione del momento, in caso di adesione allo sciopero, se in Smart Working (lavoro a distanza), comunicherà formalmente alla scuola che non effettuerà il lavoro assegnato. 

Il Dirigente scolastico che aderisce allo sciopero fornisce comunicazione all'USR dando indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.

Per evitare che la comunicazione di adesione allo sciopero assuma carattere preventivo, deve essere effettuata dall'interessato solo nel corso della giornata dell'8 giugno.



SCRUTINI: attenzione!!!

L'accordo in applicazione della Legge 146/90 prevede che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali sia prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, gli scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. Gli scrutini non svolti per sciopero non possono essere rinviati alle ore successive della stessa giornata (configurandosi, altrimenti, una attività antisindacale).
Infatti, come sopra riportato, l'accordo attuativo della legge 146/1990 che regolamenta i servizi essenziali in caso di sciopero, prevede esplicitamente che le operazioni di scrutinio delle classi non di esame possano essere differiti non oltre cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione. La norma, cioè, parte dalla evidente considerazione che gli scrutini non effettuati si rinviano ai giorni (e non alle ore) successivi; anche perché ragionevolmente fondata sull'idea che la riconvocazione debba seguire una procedura che non prevede la permanente disponibilità nella stessa giornata del docente in sciopero.
Ogni altra interpretazione risulta arbitraria e fuori norma e come tale impugnabile per violazione dei diritti sindacali.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può c

martedì 19 maggio 2020

Assunzioni su quota 100 - Emanato il decreto

In considerazione dei numerosi posti vacanti e disponbili non messi a ruolo lo scorso anno 2019/20 nonostante le numerose cessazioni dal servizio per pensionamenti quota 100, il governo ha 
disposto il recupero di 4500 posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per i docenti con retroattività giuridica al 01/09/2019 ed economica al 01/09/2020.
Data la particolarità dell'operazione i posti devono essere assegnati prima delle operazioni di nomina sui posti di quest'anno e presumibilmente anche prima delle operazioni di mobilità.
Non è uscita però alcuna data che collochi con certezza quando sarà effettuata questa operazione per cui evitiamo di dare scadenze anche se ovviamente si potrà procedere anche prima di luglio.
Poiché non si possono riunire le persone in presenza come d'abitudine, causa le norme di prevenzione contagio covid, è ragionevole pensare che le operazioni si svolgeranno con procedure on line
delle quali sarete avvertiti e ovviamente con la nostra costante assistenza.
L'operazione non deve in alcun modo spaventare nessuno in quanto sono posti in più che si aggiungono al contingente 2020/21, sono posti che dovevano essere restituiti già dallo scorso anno e che ora diventano 
realtà anche per l'impegno del vostro Sindacato. I posti saranno assegnati come sempre al 50% da Concorso e al 50% da GAE. 
Ricordo che quando si è destinatari di un posto di ruolo l'Amministrazione invia la mail o il telegramma di avviso e che il posto non si perde anche se per un disguido non si intercettasse la comunicazione.
Ulteriori notizie più precise saranno inviate quando si avranno dati CERTI.
Maria Gentilini

lunedì 9 marzo 2020

Limitazione della presenza di personale ATA

Limitazione della presenza di personale ATA, interesse della collettività e non vantaggio del singolo
La Nota ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 prevede per docenti, amministrativi e tecnici che “i dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278”.
Per il personale collaboratore scolastico “considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL,” prevede invece che “ il Dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU e/o le OO.SS. territoriali, attraverso turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.
I dirigenti garantiscono pertanto i servizi minimi come da contratto integrativo di istituto, mediante una turnazione disposta dal DSGA secondo i criteri espressi nella circolare medesima.  Tale principio, come afferma la stessa Nota, si applica anche ad altri profili Ata la cui prestazione non può essere resa a distanza. Si tratta, dunque, di un provvedimento datoriale e non di una richiesta del dipendente.
Né il DPCM 8/3/2020 né la Nota richiamata prevedono che il dipendente sia posto in ferie d’ufficio. Del resto lo stesso Decreto-legge 6/2020 all’art. 2, rubricato “Ulteriori misure di gestione dell'emergenza”, prevede che “Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”. È esattamente quanto sta facendo il Ministero con la Nota 279.
Siamo del parere che non debbano essere previsti recuperi per effetto della turnazione, trattandosi di provvedimenti di natura emergenziale. Abbiamo in ogni caso sollecitato il Ministero a fornire una precisazione in tal senso.
L’emergenza in corso si sta configurando come stato talmente eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti, talché il non recarsi al lavoro, in questa circostanza, è agito nell’interesse dell’intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il servizio.

Roma, 9 marzo 2020