IC Guatelli

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venerdì 8 maggio 2015

assenze per visita specialistica

Facendo seguito al ns. comunicato in first class del 20 aprile u.s., trasmettiamo la nota prot. n. 7457 del 6 maggio u.s. con la quale il MIUR ,  in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P.,  comunica ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, debbono  essere ricondotte esclusivamente  alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia" che si riporta di seguito.

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Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (come modificato dal DL 101 comvertito in legge 125/2013 ) prevede:  ““Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA  QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA..”

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La nota, seppur indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi  i lavoratori della scuola.

Ricordiamo che il TAR,  ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere  disciplinata  da atti contrattuali.
Si ricorda che  attualmente è aperta una  trattativa  all'ARAN per la definizione di un accordo quadro in materia.

Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze per  visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici debbono  essere ricondotte esclusivamente  alle disposizione dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia".

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